Cassation appeal dismissed for reiterating rejected arguments and lacking interest regarding recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first two grounds merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for aggravating circumstances and generic mitigating factors, but the lower court found his statements were merely convenient and insufficient under the reformed law. The court dismissed the appeal because the arguments lacked novelty and the recidiva claim was irrelevant as no sentence fraction was applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of grounds already examined and rejected by the court of appeal, lacking specific argumentative criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ivan Anaclio; ritenuto che i primi due motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che: in relazione alla sussistenza dell'aggravante del travisamento, per ogni rapina, ha evidenziato gli elementi emersi, utili alla configurazione dell'aggravante in questione; ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando che le dichiarazioni spontanee rese da Anaclio erano state dettate da mera convenienza a fronte dell'evidenza della prova, così che risultavano del tutto ininfluenti e mancando ogni elemento utile, positivamente valutabile per la configurazione dell'attenuante e art. 62-bis cod. pen.; considerato che, a loro riguardo, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 — 01); rimarcato che, con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, l'obbligo della motivazione è soddisfatto senza che sia necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La motivazione, peraltro, è conforme al principio di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01). considerato che, con riguardo alle argomentazioni sviluppate in merito alla recidiva, l'impugnazione è carente d'interesse, atteso che nessuna frazione di pena è stata applicazione in relazione a essa, così non avendo nessuna incidenza sulla determinazione della pena (cfr.
Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, in motivazione; l '51s1. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.