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Ordinanza — n. 28234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to factual reiteration and lack of prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by the Patellaro brothers inadmissible. The appellants reiterated factual grievances regarding witness credibility already examined and dismissed in the appellate judgment. The court ruled that such factual challenges preclude any assessment of prescription, rendering the appeals inadmissible for cause.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals reiterating factual grievances without manifest contradictions are inadmissible, preventing any review of prescription or other non-punishment grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual reiteration prescription of crime witness credibility appellate judgment cosa giudicata manifest contradictions beni di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 1, n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATELLARO ALESSIO nato a PALERMO il 13/05/1986 PATELLARO ANTONINO nato a PALERMO il 26/04/1981 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi congiuntamente proposti da Alessio Patellaro e Antonino Patellaro; considerato che con l'unico motivo d'impugnazione si reiterano le medesime censure esibite con il gravame e già esaminate e disattese in appello, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rammentato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di stabilire la sopravvenuta maturazione della prescrizione, essendosi già oramai chiarito che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)» (Sez. 1, n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 — 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila OtISCetrt4 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso