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Ordinanza — n. 28233/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional suspension requiring return of illegally occupied property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Catia Dolcemascolo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conditions attached to her conditional suspension, but the lower court correctly applied Article 165 of the Criminal Code. The court ruled that the requirement to return the illegally occupied property was a necessary and logical condition to limit the negative consequences of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 1; Art. 165 cod. pen.: The court must provide reasoned grounds for conditioning the benefit of conditional suspension on the restitution of illegally occupied property to mitigate the harmful effects of the offense.

Parole chiave

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conditional suspension illegally occupied property Criminal Code provisions procedural inadmissibility judicial reasoning vendita su progetto conformità alla licenza edilizia mappa catastale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 1 of the Criminal Code
4 e 5 della impugnata sentenza); considerato che, pertanto, risulta correttamente adempiuto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod.
Art. 165 of the Criminal Code
art. 165 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLCEMASCOLO CATIA nato a PALERMO il 07/01/1986 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Catia Dolcemascolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condizione apposta alla sospensione condizionale concessa a favore dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 165 cod. pen., motivando con congrue e non illogiche ragioni la necessità di subordinare il suddetto beneficio al rilascio effettivo dell'immobile abusivamente occupato, per limitare le conseguenze negative e dannose del reato (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); considerato che, pertanto, risulta correttamente adempiuto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre come condizione per la fruizione del beneficio la restituzione dell'immobile abusivamente occupato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugn