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Ordinanza — n. 28231/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Carmelo Motta inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Motta argued the lower court failed to properly qualify his actions under Article 712 of the Penal Code and omitted a statutory mitigating circumstance. The court rejected these claims, noting the appellate court's clear reasoning on the material and subjective elements of the crime of receiving stolen goods and the absence of required proof for the specific charge Motta requested.

Regesto Legislator

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Art. 648, Art. 712 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court provides linear and logical reasoning regarding the integration of the crime's material and subjective elements, and when the appellant's arguments regarding omitted qualifications or mitigating circumstances are specific but ultimately disavowed by the lower court's congruous decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal receiving stolen goods vizio di motivazione specificity of arguments penal code qualification ricettazione attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Indicazione affatto mancante nel caso in esame; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 712 cod. pen.
2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., risulta aspecifico,.
art. 712 cod. pen
2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., risulta aspecifico,.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTA CARMELO nato a CATANIA il 20/07/1985 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Motta; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale con lineare e logica motivazione, congruamente indicato i plurimi elementi da cui si desume la piena integrazione tanto del presupposto materiale quanto di quello soggettivo del delitto ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., risulta aspecifico,. perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base della decisione del provvedimento impugnato (si veda pag. 3), oltre che evidentemente disatteso nel momento in cui la corte di appello ha ritenuto la configurazione della ricettazione; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene.

Indicazione affatto mancante nel caso in esame; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e non illogica motivazione, incensurabile in questa sede e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

At- \

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,