Cassation court dismisses appeal on receipt crime, citing lack of proven provenance and improper requalification request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zhang Weifen inadmissible regarding a charge of aggravated receipt. The appellant argued for non-extinction of the crime and reclassification under Article 712 of the Penal Code, but the court found the first ground legally unfounded as minor circumstances do not alter prescription limits. Furthermore, the second ground was rejected because the appeal lacked specificity and failed to prove the provenance of the goods, a requirement for the alleged requalification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.; In receipt cases, minor circumstances are merely aggravating factors and do not constitute an autonomous crime for prescription purposes; requalification requires specific proof of the goods' provenance which must be demonstrated by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG WEIFEN nato il 27/05/1975 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Weifen Zhang; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato, essendo stata affermata la sussistenza della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01;
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa riqualificazione del reato ascritto all'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 712 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, il ricorrente, con doglianze non connotate dalla necessaria specificità e reiterative di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, ha fondato la richiesta di riqualificazione su una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulsa dal sindacato di legittimità; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene.
Indicazione affatto mancante nel caso in esame, dove l'imputato non ha fornito comprovata spiegazione della provenienza dei beni ricettati, atteso che le fatture esibite alla Guardia di Finanza facevano riferimento ad altri beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug