Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28229/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28229/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Liotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Liotta challenged a lower court's decision regarding the subjective element of a crime under Article 457 and the application of a mitigating circumstance under Article 62. The court rejected the claims because the arguments merely repeated those already examined and dismissed at the appellate level without new specificity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to formulate specific grounds for alleged legal violations or defects in reasoning, as mere repetition of arguments already considered by the court of first instance renders the complaint devoid of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments subjective element of crime mitigating circumstance Cassation procedure procedural costs accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 457 cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Liotta; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 457 cod.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
3 della impugnata sentenza) attraverso argomentazioni prive di manifeste illogicità e di contraddittorietà; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62, comma primo, n.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 457 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Liotta; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 457 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA SALVATORE nato a BIANCAVILLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Liotta; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 457 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo fondato su profili di censura che devono considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti, poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito; che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato risulta incensurabile in questa sede, avendo i giudici di merito esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza) attraverso argomentazioni prive di manifeste illogicità e di contraddittorietà; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che riproduttivo anch'esso di doglianze già dedotte in appello, risulta manifestamente infondato poiché, tenuto conto che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici, nel caso di specie, emerge come la Corte territoriale abbia ritenuto non ravvisabile un danno economico di speciale tenuità per la persona offesa con motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in questa sede (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i