Cassation appeal dismissed because the sole ground offered is a new factual evaluation prohibited in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Nuvoletta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's only ground was an alternative factual assessment contradicting the lower court's finding of liability, which the Court deemed impermissible in final review. Since the trial court already detailed its evidence and rejected the defense's discrepancies, the decision was considered logically sound and unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in final review is inadmissible if it relies solely on a new factual evaluation or a different assessment of evidence, as the Court of Cassation cannot substitute its own judgment for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUVOLETTA ANTONIO nato a DRAGONI il 01/04/1965 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Nuvoletta; considerato che l'unico motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, atteso che con esso si profila un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito, sulla base di una diversa valutazione delle risultanze processuali che hanno fondato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente; rilevato che, invero, i giudici di merito hanno indicato i singoli elementi del compendio probatorio utilizzati per giungere all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, sottolineando l'irrilevanza delle discrepanze messe in rilievo dalla difesa (in particolare, sul punto, si vedano le pagg. 3 e 4), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2