Cassation appeal dismissed for reiterating lower court arguments without new specific arguments on criminal and civil liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Piergiorgio Biddeci inadmissible because it merely repeated arguments already addressed and rejected by the Court of Appeal of Turin. The lower court had upheld the conviction for misappropriation of business equipment, rejected the defense of special leniency under Article 131-bis of the Penal Code, and confirmed the civil damages assessment. The Supreme Court ruled that such repetitive submissions fail to meet the requirement of specific, argumentative criticism necessary for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p. establishes that a cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequa repetition of grounds already examined and dismissed by the court of appeal, lacking the specific argumentative function required to challenge the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDDECI PIERGIORGIO nato a PALERMO il 20/02/1973 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piergiorgio Biddeci; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che: in relazione alla individuazione dei beni indebitamente appropriati, ha spiegato che la mancanza di un elenco non pregiudicava la prova sul punto, che si fondava sulle dichiarazioni di Del Duca; ha negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., osservando che la sottrazione di decine di pezzi di attrezzatura aziendale e il tradimento alla fiducia riposta sull'imputato non consentivano di ritenere il fatto di speciale tenuità; ha spiegato, quanto alle statuizioni civili, che il danno era stato correttamente quantificato, avendo riguardo alla preclusa possibilità di stipulare altro contratto di locazione e al danno morale. ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17