Cassation court dismisses appeal for generic failure to specify legal grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Borrello's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for specific legal criticism. Borrello argued that a lower court incorrectly classified a breach of contract as a criminal offense under Article 640 of the Penal Code, but his complaint merely repeated arguments already rejected at the appellate level. The court ruled that the appeal lacked the necessary precision and argumentative depth mandated by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in its dismissal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 cod. proc. pen.; An appeal before the Court of Cassation must specify the exact legal grounds for criticism with concrete argumentation; generic reiteration of appellate arguments without new specific elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Borrello; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 640 cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nell'illecito civile del mero inadempimento contrattuale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta generico per indeterminatezza e aspecificità perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4 e 5), esso non si connota per i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non indicando con puntualità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata e omettendo di assolvere alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug