Cassation appeal dismissed for generic nullity claim lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Alessandro Caparrua inadmissible due to the generic nature of his nullity claim. Caparrua argued the lower court violated Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the appellate court's reasoning was deemed logically correct and specific. The court rejected the appeal because the complaint failed to identify the specific elements underlying the alleged violation, rendering it indeterminate under Article 581, paragraph 1, letter c), of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging nullity based on violation of the duty to state reasons is inadmissible if the complaint is generic and fails to specify the exact elements of the violation, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPARRUA ALESSANDRO nato a PALERMO il 05/01/1989 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Caparrua; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 202