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Ordinanza — n. 28218/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Scíara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of fraud and refusal of mitigating circumstances, but the Court found his arguments merely repetitive of previous proceedings without specific legal critique. Consequently, the Court ruled that the first ground lacked the required specificity under Italian procedural law, while the second ground was manifestly unfounded given the appellate court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, merely reiterating facts already examined, or if the denial of mitigating circumstances is based on a sufficient reference to relevant elements without requiring exhaustive enumeration.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments mitigating circumstances fraud conviction procedural law court costs perdita di lavoro usuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
3), ben potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), ed anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARA MASSIMO nato a LIVORNO il 20/03/1985 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Scíara; considerato che il primo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2—bis, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché inteso a prospettare doglíanze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che, infatti, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui hanno ravvisato tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa e hanno escluso la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, considerato che nel motivare il diniego delle suddette attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3), ben potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), ed anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec