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Ordinanza — n. 28216/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and precluded evidentiary review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed repetitive and lacked specific argumentation compared to the appellate court's decision. Although formally alleging a violation of Article 606 of the Criminal Procedure Code, the appellant actually contested the factual evaluation of evidence, which is precluded from review at this stage. The court ruled that the control of legality is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, not the correspondence between reasoning and acquired evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are repetitive and lack specificity, as the court of cassation can only verify the existence of a logical argumentative apparatus without re-evaluating the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of specificity evidentiary review preclusion logical argumentative apparatus offesa al credito abuso di carte-chèques revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
2 e 3); rilevato che, inoltre, solo formalmente con la suddetta doglianza è stato denunciato un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARRE SERGIO nato a MIRANDOLA il 07/05/1987 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sergio De Barre; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carte di credito, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto eludono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione e di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2 e 3); rilevato che, inoltre, solo formalmente con la suddetta doglianza è stato denunciato un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc pen., mentre, in realtà, si contesta il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, con valutazione aderente alle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza di quest'ultime, preclusi al sindacato dinanzi a questa Corte, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17