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Ordinanza — n. 28214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for mere complaints lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Triolo's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding fraud and sentencing leniency. The appellant argued for reduced punishment based on specific circumstances, but the court found his arguments to be repetitive grievances without new factual substance. Consequently, the appellate court's decision upholding the conviction and denying mitigating factors was confirmed as legally sound and factually grounded.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on mere complaints or repetitive grievances lacking specific factual comparison or logical inconsistency are inadmissible, as the assessment of non-punishment causes and mitigating circumstances falls within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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fraud conviction non-punishment cause mitigating circumstances inadmissible appeal factual comparison circostanze attenuanti accertamento dell'ammontare del danno spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Giovanni Triolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Giovanni Triolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
pen e, più in generale, per l'assenza di elementi positivi, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), secondo cui risultano valorizzabili in tale direzione anche i soli precedenti penali risultanti a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 17/11/1979 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Triolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., é fondato su mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi sono privi di specificità, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata; considerato che, infatti, il giudice di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ravvisato tutti gli elementi costitutivi della truffa contestata (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, sui diversi artifizi e raggiri da questi perpetrati in qualità di agente immobiliare ai danni del cliente); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, oltre che anch'esso riproduttivo di censure già prospettate in appello e già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen, hanno ritenuto non applicabile la dedotta causa di esclusione della punibilità in ragione della presenza di precedenti specifici, della gravità delle modalità della condotta e del comportamento successivo alla commissione del reato; osservato che, a tal proposito, giova ribadire che, poiché la valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'applicabilità della suddetta causa di non punibilità va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, non ravvisabili nel caso di specie; osservato, infine, che parimenti connotato da manifesta infondatezza risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale congruamente motivato tale diniego sulla base delle medesime ragioni poste a base dell'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e, più in generale, per l'assenza di elementi positivi, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui risultano valorizzabili in tale direzione anche i soli precedenti penali risultanti a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen