Ordinanza — n. 28107/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9140/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 10471/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Belletti Fabrizio nato a BOLOGNA il 13/05/1973 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28107/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che esso investe la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno; che le reiterative confutazioni del ricorrente non hanno tono di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9140/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 10471/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Belletti Fabrizio nato a BOLOGNA il 13/05/1973 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso investe la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno; che le reiterative confutazioni del ricorrente non hanno tono di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28107/2025 Roma, lì, 31/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI