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Ordinanza — n. 28106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds for lack of timely justification and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as manifestly unfounded because the alleged 'justified reason' was not presented at the time of the offense but deduced later, violating the requirement for immediate verifiability. Furthermore, the second ground was dismissed as precluded because the request for generic mitigating circumstances was never invoked before the trial court. The decision emphasizes that defenses must be contemporaneous with the act to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110 del 1975; The appeal is inadmissible if the justification for the act is not expressed immediately at the time of the offense but deduced a posteriori, and if generic mitigating circumstances were not invoked before the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility justified reason timing generic mitigating circumstances procedural preclusion Italian Supreme Court inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivo insorto dopo la fuga violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 110 del 1975
Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che esso è manifestamente infondato giacché il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, cit., non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, Brahime
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9135/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 10162/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boufares Jamaleddine nato in TUNISIA il 26/02/1971 avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di Pisa Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che esso è manifestamente infondato giacché il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 legge n. 110, cit., non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01), e giacché neppure l'indisponibilità di un'abitazione stabile può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti atti ad offendere, potendo l’agente fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083-01); quanto al secondo motivo, che esso è precluso perché la concessione delle attenuanti generiche non era stata invocata dinanzi al giudice di merito;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28106/2025 Roma, lì, 31/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI