Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for illegal transport of a foreigner without valid residence permit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction of Zhao Dong for illegally transporting a foreigner without a valid residence permit. The court affirmed that the defendant possessed full subjective awareness of the crime and that ignorance of the law does not excuse criminal liability unless it is unavoidable. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998; Art. 5 cod. pen.: The crime of transporting a foreigner without a valid residence permit is established when the agent acts with full subjective awareness, and ignorance of the law never benefits the agent unless it is unavoidable.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9127/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9966/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zhao Dong nato in CINA il 12/01/1974 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Milano Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso;
Ritenuto che la sentenza in questione ha congruamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi del reato, incluso lo stato soggettivo di piena consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’assenza di titolo valido di soggiorno in Italia per il soggetto straniero trasportato; che l’ignoranza della legge penale, e delle leggi da essa presupposte, notoriamente non giova all’agente (art. 5 cod. pen.), non risultando che si versi in ipotesi di ignoranza inevitabile; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28105/2025 Roma, lì, 31/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI