Cassation appeal dismissed for repetitive grounds and failure to meet admissibility requirements under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesca Carrassi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed visibly repetitive of those already rejected in the Court of Appeal and constituted generic complaints rather than substantive legal challenges. Furthermore, the court noted that the lower court had adequately addressed the appellant's claims regarding her role and justification for the sentence, rendering the new petition legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic repetitions of lower court decisions or failure to substantiate new arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASSI FRANCESCA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/04/1985 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesca Carrassi; ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti, oltre che vistosamente ripetitivi - e quindi generici - di doglianze già formulate in appello, dove hanno trovato adeguata risposta, valutativi, in quanto diretti alla riformulazione del giudizio di merito, operazione eminentemente preclusa a questa Corte, pena la violazione dei principi processuale ed ordinamentali che la governano; considerato che tali caratteristiche traspaiono con evidenza dalla formulazione di motivi per vizi di motivazione cumulativi o alternativi, o, ancor più, evocativi della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in netto contrasto con lo jus receptum di questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); osservato infine che in relazione alla affermazione di responsabilità ed al ruolo svolto dalla imputata negli eventi, la Corte ha adeguatamente evidenziato (pg. 11 - 13) la presenza della donna in occasione di ogni incontro (e perfino l'adescamento, in un caso) e la preparazione delle bevande da somministrare alle vittime, a testimonianza di una partecipazione consapevole e non marginale; valutato inoltre che in relazione all'ultimo motivo, la giustificazione addotta, lungi dal presentare criticità, risulti del tutto congrua, facendo riferimento ad elementi concreti che rischierebbero di compromettere l'esecuzione della pena sostitutiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o, il 1 luglio 2025. Il ionsig1ere relatore Il Presiden e Fr o Florit Piero Messini stini D