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Ordinanza — n. 28103/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eleonora Cristantielli inadmissible and ordered her to pay costs. The first ground was rejected as manifestly unfounded because the lower court's reasoning regarding the defendant's mental state was consistent with provided documentation and legal parameters. The second ground was inadmissible because it concerned the calculation of leniency already granted in the first instance, which cannot be raised at this stage under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the alleged sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the issues raised were not properly formulated in the act of appeal or concern matters not relevable at this stage of the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded chain of devolution leniency calculation Criminal Procedure Code perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTANTIELLI ELEONORA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 03/07/1981 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eleonora Cristantielli; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, adducendo l'illogicità motivazionale del rigetto di richiesta di accertamento peritale sulle condizioni psichiche della imputata a fronte di una motivazione del tutto congrua fornita dalla Corte d'appello con puntuale riferimento alla documentazione fornita dalla difesa, alle concrete condizioni della imputata nonché alle modalità del fatto; osservato che l'automatismo dell'ammissione della perizia, sostanzialmente preteso dalla difesa, non ha alcun fondamento alla luce della stessa giurisprudenza citata (Sez.

U, n. 9163 del 25/01/2005 Raso Rv. 230317 - 01) che fa riferimento a parametri ("consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere") che richiedono comunque la prudente valutazione del giudice, non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che il secondo motivo di ricorso (concernente la modalità di calcolo delle concesse attenuanti, ritenute prevalenti fin dal primo grado) non era stato formulato con l'atto di appello, che si era (erroneamente) concentrato sulla richiesta di applicazione di circostanze di favore in realtà già concesse (seppure in misura inferiore al massimo), e non è quindi consentito in questa sede, poiché non si tratta di questione rilevabile d'ufficio né di questione sollevabile in ogni stato e grado del processo (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), con conseguente rottura della catena devolutiva; osservato, ulteriormente, che la pena non è illegale, e quindi non è consentito un intervento autonomo di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il