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Ordinanza — n. 28098/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction as facts were already fully evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding fraud, but the court noted that the lower court had already thoroughly examined and rejected the defense's arguments. Consequently, the court ruled that the appeal sought to re-evaluate facts outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the lower court's assessment, as such operations are foreign to the scope of a legality judgment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Re-evaluation of Evidence Fraud Conviction Legality Review Scope perseguimento penale per truffa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMMED AMIT nato il 21/01/1997 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; Adita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Amit Ahmmed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da critiche, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla pienezza di prova della responsabilità non solo alla luce dell'intestazione delle carte e dei conti, ma anche della circostanza che gli stessi sono stati aperti a ridosso dell'invio delle mail truffaldine, rimasti attivi per il tempo necessario alla condotta fraudolenta e che le somme sottratte sono state immediatamente prelevate); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere generico, perché ripetitivo, si 'scontra' con una motivazione sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione, così da sottrarsi a potenziali critiche di legittimità; infatti, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi e sulla congruità della pena rideterminata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lu