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Ordinanza — n. 28097/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual re-evaluation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Cataldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding criminal liability and legal requalification were insufficient because they merely proposed alternative factual reconstructions without engaging with the appellate court's reasoning. Consequently, the court held that these defensive complaints were not specific enough to warrant a new evaluation of evidence or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 56 e 629 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must specifically address the court's reasoning; generic requests for factual re-evaluation or alternative legal qualification without engaging the specific arguments of the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation requirement legal requalification specificity appellate court reasoning Cassazione procedural rules tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo
Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo, Rv.
Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023
280027 - 02 e in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EMANUELE nato a SURBO il 29/09/1983 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emanuele Cataldo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e sulla riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non son consentiti in questa sede; infatti, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., anche riscontrate dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a proporre una ricostruzione fattuale alternativa, manca di specificità poiché non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; infatti, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 e in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883 - 03), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul dolo di estorsione alla luce dell'arbitrarietà delle pretese economiche avanzate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 l