Italian Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific factual references to the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Francesco Del Vecchio inadmissible. The court found the appeal's sole ground of attack was too generic, failing to meet the specificity requirements of Article 581(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it lacks the required specificity regarding the concrete case facts and the specific reasoning of the lower court judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO PAOLO FRANCESCO nato a PALERMO il 16/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Francesco Del Vecchio; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.; osservato che per le modalità stesse con cui è stato formulato, il motivo è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, al di là della generica menzione a non meglio specificate 'disagiate condizioni economiche' dell'imputato ed una contraddittoria menzione del 'non particolare disvalore della condotta' - già considerato dai giudici riconoscendo le attenuanti ex art. 62 bis ed ex art. 62 n. 4, cod. pen.; ritenuto che, per tali ragioni, il motivo sia bon à tout faire, utilizzabile per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifico e condannato all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025