Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it cannot re-evaluate factual circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Caracozzo and Palladino inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding the defendants' liability, but the Court held that reviewing factual circumstances is precluded at the appellate stage. Furthermore, the Court found the arguments repetitive and generic, noting that the original decision relied on multiple indicia rather than solely on the lost electronic card, which the appellants failed to refute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging a judgment solely on grounds of lack of motivation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the factual circumstances established by the lower court, as the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARACOZZO RAFFAELE LUIGI nato a FOGGIA il 10/05/1991 DI GIUSEPPE PALLADINO DANIELA ROSITA nato a SAN SEVERO il 10/12/1994 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di Raffaele Luigi Caracozzo e Di Giuseppe Palladino Daniela Rosita e la memoria della parte civile, con allegata nota spese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità; considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già 'spese', senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione; evidenziato, peraltro, che la Corte, incentra l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi indiziari e non sulla semplice disponibilità della carta elettronica su cui sono stati effettuati i pagamenti, in ogni caso non smentita dalla dichiarazione di smarrimento della titolare della carta, che non dimostra con certezza che il Caracozzo (oltre alla correa) ne avesse l'uso all'epoca di commissione del reato; che tali considerazioni, non essendo manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede riconsiderate, pena la violazione delle regole processuali ed ordinamentali che impediscono a questa Corte la rivalutazione del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese. Così deciso,