Italian Court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation rather than legal review of sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Haytann Chahboune inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding accomplice liability and sentencing mitigation, but the court ruled these grounds were improper for a review of fact-finding and discretionary sentencing. Consequently, the court affirmed that the appellate judges' evaluation of evidence and penalty gradation falls outside the scope of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or a reconstruction of facts, as well as when they challenge the discretionary sentencing decisions of the trial court, provided the reasoning is not arbitrary or manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHBOUNE HAYTAM nato a BRA il 27/05/1998 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Haytann Chahboune; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché, pur indicando una violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che i giudici del merito hanno esplicitato il proprio convincimento, non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché nell'individuazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, sufficientemente argomentando sul punto (cfr. pag. 6 sul contributo rilevante dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 'n data 1 lug