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Ordinanza — n. 28093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation rather than legal review of sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Haytann Chahboune inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding accomplice liability and sentencing mitigation, but the court ruled these grounds were improper for a review of fact-finding and discretionary sentencing. Consequently, the court affirmed that the appellate judges' evaluation of evidence and penalty gradation falls outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or a reconstruction of facts, as well as when they challenge the discretionary sentencing decisions of the trial court, provided the reasoning is not arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review accomplice liability re-evaluation factual reconstruction prohibited penal code mitigation testimonianze contraddittorie valutazione delle prove carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Haytann Chahboune; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod.
Art. 114 cod. pen.
6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 110 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Haytann Chahboune; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod.
art. 114 cod. pen
6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHBOUNE HAYTAM nato a BRA il 27/05/1998 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Haytann Chahboune; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché, pur indicando una violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che i giudici del merito hanno esplicitato il proprio convincimento, non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché nell'individuazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, sufficientemente argomentando sul punto (cfr. pag. 6 sul contributo rilevante dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 'n data 1 lug