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Ordinanza — n. 28092/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and prohibited re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ermanno Gabbia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts and challenged the sentencing discretion, but the court found these arguments generic and repetitive. The court rejected the appeal because the first ground sought a prohibited re-reading of facts, while the second lacked specificity regarding the contested sentencing profiles.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or lack specific grounds addressing the contested aspects of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal prohibited fact re-evaluation generic appeal grounds repetitive arguments sentencing discretion motivi di cassazione riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABBIA ERMANNO nato a LOGRATO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ermanno Gabbia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità, tanto più che la carenza motivazionale denunciata non è desunta dalla stessa sentenza, ovvero intrinseca alla stessa, ma dalla comparazione con gli esiti assolutori di altre vicende giudiziarie, termini di comparazione eccentrici e del tutto irrilevanti in questa sede; considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già 'spese', senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, oltre a pretendere una non consentita ingerenza della Corte di legittimità nelle scelte sanzionatorie discrezionali del giudice di merito, non censurabili se espresse in motivazione non contraddittoria ed esente da manifeste illogicità, è del tutto generico poiché affronta solo uno dei tre profili di rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze ora 're- invocate', mancando così di confrontarsi con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato (pg.

4) e rendendosi così inammissibile in quanto aspecifico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lug