Italian Court dismisses appeal contesting factual qualification and recidiva due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Fiorito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it sought to re-evaluate evidence and reconstruct facts, which falls outside the scope of a legality review. Additionally, the second ground regarding recidiva was found to be manifestly unfounded and not contradicted by the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments lacked legal merit and attempted to substitute the trial court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible as it seeks a re-evaluation of evidence and factual reconstruction, which exceeds the scope of a legality review; similarly, grounds based on recidiva are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or contradicted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORITO FABRIZIO nato a TORINO il 25/09/1986 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; V)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Fiorito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto non è consentito in questa sede, essendo diretto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato di legittimità; tanto più che i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla condotta violenta posta in essere al fine di guadagnare la fuga); considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni esposte in sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla più accentuata pericolosità del reo, incapace di mutare lo stile di vita delinquenziale), non contraddittorie o manifestamente illogiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 20