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Ordinanza — n. 28090/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive, generic, and non-legal grounds violating statutory limits on appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Raian Levak inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground repetitive and stereotyped, merely restating the defense version without legal critique, and incorrectly cited procedural law to bypass specific statutory limits on appeal grounds. The second ground was rejected as totally generic, failing to specify any particular reason for the alleged violation of law regarding sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) and b) c) c.p.p.; Appeals must be based on specific legal grounds such as lack of contradiction or manifest illogicity, and cannot use procedural violations as a substitute for substantive legal arguments unless they constitute nullity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive appeal grounds generic sentencing complaint statutory limits on appeals procedural nullity requirements censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK RAIAN nato a MONTEBELLUNA il 30/09/2000 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raian Levak; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, 'di stile' e stereotipato, teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art.192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04); considerato che il secondo (sull'entità della pena), oltre alla confusa enunciazione (deducendo "violazione di legge in ordine alle motivazioni"), è totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lugli