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Ordinanza — n. 28087/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural violations and unfounded recidivism claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Sabrina Cozzolino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and recidivism, arguing for a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected these arguments, noting the first complaint lacked concrete specificity regarding procedural errors while the second claim was manifestly unfounded given the appellate court's clear reasoning on recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 of the Code of Civil Procedure; The appeal is inadmissible when the complaint lacks concrete specificity regarding procedural violations or is based on unfounded assertions that do not justify a re-evaluation of facts outside the scope of the current review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism requirements procedural review limits Cassation jurisdiction guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO SABRINA nato a TORINO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sabrina Cozzolino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, la Corte d'appello ha correttamente spiegato (cfr., pagg. 2 e 3) che le modalità di accensione (accoppiando i fili del blocchetto di accensione divelto) e la indisponibilità di documenti di circolazione lasciavano presumere l'origine ex delicto del bene, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento; osservato che il secondo motivo, sulla recidiva, è manifestamente infondato giacché, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del riconoscimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dei presupposti, formale e sostanziale, della recidiva contestata, in particolare per la sussistenza di diverse condanne per rapine, reati contro il patrimonio, false identità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lugl