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Ordinanza — n. 28086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and failure to meet statutory specificity requirements. The appellant's arguments were deemed repetitive of those already raised in the appellate court without new legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, merely reiterates arguments from lower courts, or functions as a second appeal rather than a legitimate cassation request.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal cassation requirements procedural economy rimborso dei contributi procedura di ricupero d'imposta ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Gabriela Bercea; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERCEA GABRIELA nato il 06/06/1966 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Lì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriela Bercea; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p., oltre che ripetitivo, limitandosi alla iterazione di una doglianza già formulata in appello, ribadita in Cassazione senza nemmeno tentare di spiegare (al di là di un evidentemente eccentrico riferimento alla presunta mancanza di motivazione, invece esistente) il vizio di legittimità che affliggerebbe la sentenza; ritenuto che, per come presentato, il ricorso abbia le caratteristiche piuttosto di un atto di appello, inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 Il Con igliere Estensore Il Presidente