Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific facts under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Lorena Toscano inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The court ruled that the appellant's arguments were repetitive and failed to meet the specificity requirements mandated by the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), c.p.p.; Art. 591, lett. c), c.p.p.: Appeals must be specific and concrete; generic or repetitive complaints lacking reference to the case facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO LORENA nato a CATANIA il 12/01/1997 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; _dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lorena Toscano; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., oltre che ripetitivi, limitandosi alla iterazione di doglianze già formulate; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; quanto alla mancata risposta alla richiesta applicazione di pena detentiva, la relativa deduzione in appello non appare nel résumé dei motivi contenuto in sentenza e, in assenza di contestazione specifica sul punto, non può essere esaminata in questa sede (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente