Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of specific argumentation against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mihaela Lucretia Oprea inadmissible due to a lack of specific argumentation. The court found the appeal's motives were generic, repetitive, and merely reproduced complaints previously submitted to the Court of Appeal without substantive critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its motives are generic, repetitive, and fail to provide the specific, argumented criticism required by law to challenge the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPREA MIHAELA LUCRETIA nato il 18/07/1971 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mihaela Lucretia Oprea; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, per di più, in forma appena abbozzata; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su entrambe le doglianze oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg.
3) la natura callida, decettiva ed intenzionale della condotta; (ii) giudicando inattendibile la tesi difensiva dell'ignoranza in buona fede della qualità della moneta messa in vendita, alla luce di quella che appare (cfr. testimonianza Dealessi, valorizzata a pg. 3 della sentenza d'appello) una pratica ripetuta da parte della imputata; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese. Così deciso, il 1