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Ordinanza — n. 28081/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581 and 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for acquittal under Article 129, but the court found the reasoning vague and devoid of legal significance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 129 cod. proc. pen.: An appeal lacking the specificity required by Article 581 is inadmissible as it fails to provide a meaningful legal ground for review.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Lack of Specificity Inadmissible Appeal Acquittal Grounds Procedural Costs abuso di un impianto per l'elaborazione di dati protezione dei dati di carattere personale segreto degli affari

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è carente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gabriele Iddas; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è carente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gabriele Iddas; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è carente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è carente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDDAS GABRIELE nato a CAGLIARI il 14/10/1978 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gabriele Iddas; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è carente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. risolvendosi in un conato del tutto privo di pregio e significato giuridico; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025.