Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, refusing to re-evaluate facts without legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts and sentencing, but the court found the arguments merely repetitive and generic. Consequently, the court refused to re-examine the case because the submissions failed to provide specific legal grounds or move beyond the original factual version.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds; generic or repetitive arguments regarding facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SOVER nato a SERIATE il 24/12/1991 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sover Hudorovich; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, 'di stile' e stereotipato, teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); considerato che il secondo (sull'entità della pena), oltre alla confusa enunciazione (deducendo "violazione di legge in ordine alle motivazioni"), è totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio 2