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Ordinanza — n. 28077/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific factual references under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Chouchene Atef and Hamouda Rayen inadmissible. The court found the grounds for appeal were generic and lacked the specific factual references required by Article 581, paragraph c), in relation to Article 591, paragraph c), of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), c.p.p.; Art. 591, lett. c), c.p.p.: Appeals lacking specific factual references and tailored to the concrete case are deemed generic and inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural requirements disoccupazione dei lavoratori migranti distacco di lavoratori polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c), c.p.p.
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Atef Chouchene e Rayen Hamouda; considerato che i motivi dei ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c), c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHOUCHENE ATEF ( CUI 048UNWO ) nato il 23/03/1991 HAMOUDA RAYEN ( CUI 06ORCFF ) nato il 26/12/2000 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Atef Chouchene e Rayen Hamouda; considerato che i motivi dei ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, radicalmente privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 Il Consig »ere Estensore Il Presidente