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Ordinanza — n. 28076/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28076/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA (CUI 05RFZTE) nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luana Mazzè; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28076/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

Parole chiave

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realizzazione forzata di immobili sequestro di beni immobili liquidazione di fondi trasferimento della proprietà pubblico incanto sfratto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA (CUI 05RFZTE) nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luana Mazzè; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dell'analogo motivo 'speso' con l'atto d'appello; per tale ragione esso è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sannmarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua sul tema, evidenziando (pg.

5) come nel caso di rapina impropria l'impossessamento non sia necessario, essendo sufficiente ai fini della consumazione la mera sottrazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio