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Ordinanza — n. 28074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, failing to meet specific argumentation requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tonino Barbagallo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds were generic and repetitive, merely restating complaints without the specific argumentation required by law. Consequently, the lower court's decision regarding the fraudulent online contract was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals lacking specific argumentation and merely reproducing general complaints are inadmissible as they fail to perform the critical function required against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments specificity requirement criminal procedure code procedural costs argumentation duty confine particellare

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tonino Barbagallo e le conclusioni, con allegata nota spese, della parte civile; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
c), in relazione all'art. 591 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021
Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO TONINO nato a SOLARINO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tonino Barbagallo e le conclusioni, con allegata nota spese, della parte civile; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg.

5) la natura callida, decettiva ed intenzionale della condotta posta in essere dall'imputato, che consente e comporta il distinguishing tanto rispetto al mero inadempimento che alla insolvenza fraudolenta; (ii) ribadendo la natura aggravata della condotta (pg. 6), essendosi l'intera contrattazione svoltasi online ed a distanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese. Così deciso, il