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Ordinanza — n. 28072/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as repetitive and unfounded due to selective reading of witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Sportaro inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the appeal's arguments were merely repetitive of previous grievances and relied on a selective reading of witness Roberto Calabrese's testimony regarding residency. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a new factual basis or legal justification distinct from the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already raised in the merits trial, relies on a selective reading of evidence, or offers no new factual elaboration.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal selective evidence reading factual re-elaboration requirement witness testimony interpretation residenza abituale assegnazione del luogo di soggiorno abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Sportaro; rilevato che il motivo, formulato con confuso e promiscuo riferimento a tre delle categorie previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPORTARO SALVATORE nato a PALERMO il 21/05/1989 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Sportaro; rilevato che il motivo, formulato con confuso e promiscuo riferimento a tre delle categorie previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c ed e), anche solo per contestare un punto in fatto, è meramente ripetitivo (e quindi generico) di una doglianza già avanzata nel corso del giudizio di merito, non è consentito, perché pretende di sottoporre a questa Corte una rielaborazione fattuale ed, infine, è manifestamente infondato, in quanto prospetta una lettura selettiva della testimonianza del teste Roberto Calabrese che, come chiarito nella sentenza (pg. 4), ha affermato che, a prescindere da aspetti formali (residenza), tutti gli imputati (tra cui lo Sportaro) fossero effettivamente di fatto residenti nello stabile occupato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio 2