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Ordinanza — n. 28070/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for repetitive grounds and failure to cite specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Levacovich inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground repetitive and stereotyped, merely restating the defense without offering specific legal critiques, and incorrectly cited Article 192 of the Code of Criminal Procedure instead of the correct Article 606. The second ground regarding sentence length was deemed totally generic, failing to identify any specific legal error or reasoning flaw. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b) c) cod. proc. pen.; Appeals must contain specific, non-repetitive legal critiques; generic or stylistic grounds fail to shift scrutiny from facts to the judgment's reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Repetitive Grounds Specific Legal Critique Cassa delle Ammende Article 606 Code Procedural Nullity motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Fifardo Rv. 280027 - 04
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1966 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; u'kiita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Levacovich; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, 'di stile' e stereotipato, teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art.192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Fifardo Rv. 280027 - 04); considerato che il secondo (sull'entità della pena), oltre alla confusa enunciazione (deducendo "violazione di legge in ordine alle motivazioni"), è totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 l