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Ordinanza — n. 28069/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and lacking specific factual references required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivan Citton inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The court found the grounds of the appeal to be generic and devoid of the specificity mandated by the relevant procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and Citton was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal lacking specific references to the concrete case and motivation is inadmissible as it is generic and applicable to any case.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity procedural inadmissibility Italian Civil Procedure court costs and fine agitazione politica reati contro la tranquillità pubblica libertà di manifestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Ivan Citton; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto radicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITTON IVAN nato a MAROSTICA il 13/04/1984 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ik

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Citton; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto radicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend