Italian Court dismisses appeals as repetitive, generic, and failing to meet admissibility requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Hudorovich Wess and his son inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a re-evaluation of facts and sentencing, but the court found their arguments merely repetitive, generic, and legally insufficient. Specifically, the court rejected the claim that the lower court violated procedural norms regarding evidence evaluation, noting that such complaints must strictly adhere to specific admissibility criteria under Article 606 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and b), c) c.p.p.; Appeals must contain specific legal criticisms of the judgment's reasoning and cannot be dismissed as merely repetitive or generic, failing to meet the strict admissibility requirements for procedural nullity claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH WESS nato a PORDENONE il 01/11/1982 HUDOROVICH WESS JUNIOR nato a TREVIGLIO il 25/08/1987 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Hudorovic Wess e Hudorovic Wess Junior; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo e 'di stile', teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, riproponendo la versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04); la Corte in ogni caso ha adeguatamente risposto ad ogni profilo attinente alla responsabilità a pg. 6, evidenziando in particolare l'inattendibilità della tesi difensiva incentrata sull'inconsapevolezza di Wess Junior dell'illiceità della condotta del fratello, non solo (come pretende il ricorso) sull'uso della carta nella disponibilità di questi per perpetrare la truffa, ma anche sugli scambi WhatsApp tra i due, non menzionati nel motivo; considerato che il secondo ed il terzo motivo (su qualificazione dei fatti e entità della pena) sono totalmente generici, non indicando alcuna ragione specifica di violazione di legge e di vizio di motivazione rispettivamente, a fronte di una motivazione che si è profusa, tra pg. 6 e pg.8 in relazione ad entrambi i menzionati aspetti; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec