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Ordinanza — n. 28067/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as vague, citing lack of specific legal correlation to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the legal arguments presented. The appellant argued for a violation of Article 99 of the Penal Code regarding the complexity of prior convictions, but the court found no logical connection between these claims and the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the original judgment, noting that the appellate judges had already thoroughly refuted the defendant's defenses.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; An appeal lacking specificity regarding the violation of law is inadmissible when the grounds do not correlate with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 99 Penal Code correlation of arguments Court of Cassazione motivi di cassazione reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aziz Sharkaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99, quarto comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARKAOUI AZIZ (CUI 01SW3AK) nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aziz Sharkaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è privo di specificità, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla sussistenza sia del presupposto formale per la presenza di plurimi precedenti con violenza non solo contro le persone, ma anche sulle cose, sia del presupposto sostanziale relativo alla più accentuata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1 lug