Ordinanza — n. 28064/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI GIUSEPPE nato a LATINA il 19/08/2000 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; -----( etuk.--ert•, letto il ricorso proposto nell'interesse di Caló Rasizzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate hanno un contenuto del tutto eccentrico rispetto alla regiudicanda, riguardando, infatti, condotte illecite, sanzionate ex art 73 Tus, all'evidenza diverse da quelle fatte oggetto ( ex art 367 cp e 189 cds) della condanna confermata dalla sentenza gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.