Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds contest sentencing evaluation and generic probation denial are not permitted in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Massaro inadmissible, ruling that the contested grounds do not meet the strict requirements for final review proceedings. The appellant challenged the sentencing evaluation regarding four satellite crimes and the denial of generic probation, arguing the lower court's assessment lacked clarity or valid positive elements. The court determined these arguments are inadmissible because they merely contest the substantive evaluation of facts and law, which is not permissible at this stage of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals in final review proceedings are strictly limited to specific grounds; general challenges to the evaluation of sentencing factors or the denial of probation are excluded as they do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MARIO nato a MESSINA il 07/09/1978 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Massaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, proposto in termini di non immediata decifrabilità della censura, contesta la valutazione resa nel determinare gli aumenti per le continuazione per i quattro reati satelliti ( un mese di reclusine per ciascun fatto) e la pena finale irrogata ( otto mesi di reclusione) una volta apportata la riduzione per il rito, determinazione resa senza incorrere in alcun vizio prospettabile in questa sede mentre il secondo contesta il giudizio relativo al diniego delle generiche, puntualmente non riconosciute sia per l'assorbente rierimento ai precedenti dell'imputato, sia per l'assenza di validi elementi di segno positivo ai quali ancorare positivamente la relativa valutazione, non indicati neppure dal ricorso in esame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.