Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Maurizio Nebuloni inadmissible because it merely repeated a complaint previously rejected by the Milan Court of Appeal. The appellant argued that the fraud committed on June 17, 2016, had been extinguished by prescription, but the lower court had already addressed this with legally sound reasoning. The court ruled that the appeal lacked novelty since the final judgment on liability regarding this fact was definitive, limiting the current proceedings to redefining the sanction for a different crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it repeats a complaint already rejected by the court of first instance with legally correct arguments, as the final judgment on liability precludes re-litigation of the same facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBULONI ROBERTO MAURIZIO nato a LEGNANO il 11/07/1960 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Maurizio Nebuloni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata - riferita alla sopravvenuta estinzione per prescrizione della truffa commessa il 17 giugno 2016- replica una doglianza già prospettata innanzi alla Corte del merito e da questa disattesa con argomenti giuridicamente corretti dando conto della definitività del giudizio di responsabilità caduto su tale fatto e dei conseguenti limiti del devoluto riferito dalla sentenza rescindente al giudice del rinvio, limitato unicamente alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio da irrogare per tale reato in esito all'annullamento senza rinvio disposto con riguardo ad altro fatto di reato, in origine considerato nella condanna complessivamente comminata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.