Cassation court dismisses appeal on criminal appeal conversion, ruling lack of victim's complaint does not negate offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible after converting the original appeal into a cassation request. The appellant argued the victim's failure to exercise their right to complain proved the conduct was harmless, but the court rejected this, noting the victim's property was restored immediately with police presence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.; The failure of the injured party to exercise their right to complain does not establish the inoffensiveness of the contested conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFO MARIA TINDARA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/02/1986 avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 6100/25 PANDOLFO MARIA TINDAFtA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione per la ritenuta tenuità del fatto, contestato ai sensi dell'art. 392 cod. pen.); Premesso che con ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data 5 febbraio 2025, l'originario atto di appello presentato dall'imputato attraverso il suo legale rappresentante è stato convertito in ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.;
Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso attraverso cui si censura la sentenza impugnata con riferimento alla offensività della condotta contestata è manifestamente infondato perché, per quanto breve, il mancato esercizio del proprio diritto da parte della persona offesa non dà comunque conto della rivendicata inoffensività della condotta, anche considerando il fatto che nella specie il rispristino della immediata disponibilità del bene è stata realizzato contestualmente alla presenza delle forze dell'ordine allertate dal Lentini;
Ritenuta dunque la inammissibilità cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i