Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for burglary, upholding lower court's factual findings and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for burglary, arguing he did not hear the doorbell and that recidivism was improperly applied. The court found the lower court's reasoning correct and based on sufficient evidence, rejecting all grounds for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible when the appellate court's reasoning is correct, exhaustive, and free from reviewable defects regarding factual findings and sentencing criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/10/1990 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 6015/25 GIUSEPPE REINA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di evasione, è riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, là dove - alla luce delle risultanze probatorie - è stata rilevata l'infondatezza della tesi del ricorrente in base alla quale non avrebbe sentito il suono del citofono, così da ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi del contestato delitto (cfr. pag. 2);
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si censura l'omessa esclusione della recidiva e l'omessa rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, dal momento che la motivazione del giudice di merito risulta corretta, esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità là dove dà puntualmente dato conto dei criteri adottati ai fini del riconoscimento della recidiva e della determinazione del trattamento sanzionatorio, tanto sotto il profilo dell'individuazione della pena, quanto in merito al giudizio di bilanciamento tra le circostanze (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d