Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding subjective element and education impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Frisia inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to address subjective elements. The appellate court had logically refuted arguments concerning the defendant's low education and post-prohibition contact with the victim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 387 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the lack of reasoning regarding the subjective element of a crime is inadmissible if the appellate court has logically and punctually addressed and rejected the defense's specific arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISCIA ANTONINO nato a SCIACCA il 13/10/1976 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 6013/25 FRISCIA ANTONINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto, in particolare che l'unico motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Palermo ha con argomentare logico e puntuale affrontato e disatteso le medesime censure svolte dalla difesa riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche con riguardo alla asserita incidenza da ascrivere al ricorrente alla scarsa scolarizzazione dell'imputato e ai rapporti tra la il ricorrente e la persona offesa successivi al divieto di avvicinamento violato nell'occasione (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il