Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Caracausi's appeal inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. The lower court had correctly addressed the defense's claims regarding the lack of justification for the offense, the severity of the harm, and the absence of statutory mitigating circumstances under specific penal code articles. Consequently, the appeal was rejected for failing to present new legal grounds suitable for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the court of first or second instance, lacking novelty or relevance for the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAUSI GIOVANNI nato a PALERMO il 28/11/1979 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Caracausi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla insussistenza degli estremi utili per l'applicazione della causa di giustificazione invocata, sia nel rimarcare l'assenza di elementi per ritenere oggettivamente lieve la tenuità dell'offesa quale fattore ostativo all'applicazione dell'ad 131 bis cp, sia nell'escludere l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.