Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Inzerra inadmissible because its grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. The court found the appellant's claims regarding the lack of justification under Article 131-bis of the Penal Code were legally incorrect and failed to address the established facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZERRA SALVATORE nato a PALERMO il 28/07/1967 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Inzerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla insussistenza degli estremi utili per l'applicazione della causa di giustificazione invocata, anche sul versante della mera valenza putativa, sia nel rimarcare l'oggettiva gravità della condotta e l'intensità del dolo quali fattori ostativi all'applicazione dell'ad 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.