Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded arguments not challenging the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments presented were manifestly unfounded and did not challenge the substantive reasoning of the appellate court. The appellant sought rescission of the judgment or restoration of appeal deadlines, but the lower court correctly identified that the appellant was not tried in absentia and lacked the necessary prerequisites for these requests. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and do not genuinely challenge the specific and conclusive considerations of the court of first instance regarding the lack of prerequisites for the requested procedural remedies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIDOLEVSKIEV VALERI EMILOV (CUI 058NWD1) nato il 07/05/1983 avverso l'ordinanza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valeri Emilov MidolevskOiev avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato o di restituzione del termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Latina del 10 febbraio 2023; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che l'impugnazione.non mette in crisi le puntuali e trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito - legate al fatto che l'imputato, nell'occasione, non venne giudicato in assenza - nel rilevare la mancanza dei presupposti fondanti le due diverse pretese processuali veicolate con l'istanza rigettata dalla difesa del ricorrente, considerazioni peraltro conformi a quanto già rimarcato da questa Corte nell'esaminare altra decisione resa in esito ad una diversa e pregressa iniziativa analoga promossa nell'interesse del ricorrente (Sentenza di questa stessa Sezione del 12/2/2025 n. 11681, nel corpo della quale veniva anche dato conto della indifferenza al fine delle valutazioni sottese alla sentenza Sezioni Unite di questa Corte n. 13808 del 24 ottobre 2024 - dep. 2025- con indicazioni di principio non superate dal secondo motivo di ricorso ora prospettato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.