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Ordinanza — n. 28051/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds are legally impermissible and manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simona Borchio inadmissible because her legal grounds were not permitted in a legitimacy proceeding and were manifestly unfounded. The lower court's decision relied on a valid forensic calligraphy report linking the disputed signatures to the appellant, supported by corroborating witness statements that refuted the husband's testimony. The court rejected the claim that the evidence was logically incongruous or that the lower court misinterpreted the expert report, noting the appellant's arguments failed to challenge the core factual finding of the signature's authenticity.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal in a legitimacy proceeding is inadmissible if the grounds are not permitted by law and are manifestly unfounded, particularly when the contested judgment is based on a coherent evaluation of probative material without logical inconsistencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legitimacy proceeding grounds manifestly unfounded forensic calligraphy evidence signature authentication lower court evaluation legal impermissible grounds inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCHIO SIMONA nato a ROMA il 01/07/1974 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Borchio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché la sentenza gravata , nel confermare le statuizioni risarcitorie in esito alla intervenuta prèscrizione della calunnia ascritta, si fonda su una valutazione del materiale probatorio acquisito ( le perizia calligrafica che ha ricondotto alla ricorrente la sottoscrizione dei titoli disconosciuti dalla Borchio, letta e integrata dalle altre acquisizioni probatorie e in particolare le dichiarazioni di Barba e Passerini valorizzate anche per smentire quelle del marito dell'imputata, valorizzate dalla difesa a sostegno del proprio assunto) estranea a manifeste incongruenze logiche e a travisamenti, per errore o omissione, delle emergenze istruttorie, senza incorrere nei vizi inadeguatamente prospettati dall'impugnazione, generica riguardo al rilievo da ascrivere alla perizia ( anche alla luce delle considerazioni esposte alla pagina 4, primo capoverso) e inconferente rispetto al dato pretermesso esposto con il primo motivo ( che comunque non mette radicalmente in discussione il dato materiale della sottoscrizione altrimenti giustificato, per quanto detto, quale che ne sia stata la causale) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna là ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025